Art. 2. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2008 1. L'art. 5 della legge regionale n. 10/2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Inquadramento personale regionale). - 1. E' fatta salva la posizione economica acquisita, alla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dello svolgimento effettivo delle mansioni relative alla qualifica e alla categoria precedentemente posseduta da dipendenti regionali che abbiano partecipato ad una procedura selettiva per il passaggio dalla settima all'ottava qualifica funzionale, successivamente annullata con provvedimento giurisdizionale.».