Art. 2.
      Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2008

   1.  L'art.  5  della  legge regionale n. 10/2008 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  5 (Inquadramento personale regionale). - 1. E' fatta salva
la  posizione  economica  acquisita,  alla  data di entrata in vigore
della  presente  legge,  a  seguito dello svolgimento effettivo delle
mansioni  relative  alla  qualifica  e alla categoria precedentemente
posseduta  da  dipendenti  regionali  che  abbiano partecipato ad una
procedura   selettiva  per  il  passaggio  dalla  settima  all'ottava
qualifica  funzionale,  successivamente  annullata  con provvedimento
giurisdizionale.».