Art. 5.
Sostituzione  del  comma  3  dell'art.  46  della  legge regionale n.
                               10/2008

   1.  Il  comma  3  dell'art. 46 della legge regionale n. 10/2008 e'
sostituito dal seguente:
    «3. I piani e i programmi e le loro varianti individuati all'art.
6,   commi  2,  3  e  3-bis  del  d.lgs.  n.  152/2006  e  successive
modificazioni,  il  cui  procedimento  sia stato avviato prima del 31
luglio   2007,   non   sono   assoggettati   all'applicazione   delle
disposizioni   in   materia   di  valutazione  ambientale  strategica
contenute  nel  citato d.lgs. n. 152/2006 ma si concludono secondo le
normative   regionali   previgenti   in   materia  urbanistica  e  di
valutazione ambientale.».