Art. 5. Sostituzione del comma 3 dell'art. 46 della legge regionale n. 10/2008 1. Il comma 3 dell'art. 46 della legge regionale n. 10/2008 e' sostituito dal seguente: «3. I piani e i programmi e le loro varianti individuati all'art. 6, commi 2, 3 e 3-bis del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, il cui procedimento sia stato avviato prima del 31 luglio 2007, non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel citato d.lgs. n. 152/2006 ma si concludono secondo le normative regionali previgenti in materia urbanistica e di valutazione ambientale.».