Art. 10. Comuni non appartenenti a Comunita' montane 1. Ferma restando la previgente classificazione dei Comuni montani e parzialmente montani, la non appartenenza di Comuni alle Comunita' montane non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. 2. Per l'attuazione degli interventi speciali a favore delle zone montane previsti dalla normativa statale e regionale, i Comuni individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane)) che non facciano parte di alcuna Comunita' montana possono convenzionarsi con una Comunita' montana limitrofa.