Art. 10.
             Comuni non appartenenti a Comunita' montane

   1. Ferma restando la previgente classificazione dei Comuni montani
e  parzialmente montani, la non appartenenza di Comuni alle Comunita'
montane non priva i territori montani dei benefici e degli interventi
speciali  per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi
statali e regionali.
   2.  Per l'attuazione degli interventi speciali a favore delle zone
montane  previsti  dalla  normativa  statale  e  regionale,  i Comuni
individuati  ai  commi  1 e 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 13
agosto  1997,  n.  33  (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio
1994,  n.  97  (Nuove  disposizioni  per  le  zone  montane)) che non
facciano parte di alcuna Comunita' montana possono convenzionarsi con
una Comunita' montana limitrofa.