Art. 11.
                       Rapporti convenzionali

   1.  La  Comunita'  montana  puo' stipulare convenzioni, nei limiti
consentiti  dalla  normativa  vigente,  anche  con Comuni non facenti
parte  della  Comunita' montana per l'esercizio, in modo programmato,
di servizi e di attivita'.
   2.  Le  convenzioni regolano espressamente i rapporti tra gli enti
interessati.