Art. 11. Rapporti convenzionali 1. La Comunita' montana puo' stipulare convenzioni, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, anche con Comuni non facenti parte della Comunita' montana per l'esercizio, in modo programmato, di servizi e di attivita'. 2. Le convenzioni regolano espressamente i rapporti tra gli enti interessati.