Art. 13.
                        Statuto e regolamenti

   1. La Comunita' montana e' disciplinata dalle norme della presente
legge e dal proprio statuto.
   2.    Lo    statuto   stabilisce   le   norme   fondamentali   per
l'organizzazione dell'ente ed in particolare prevede:
    a) la denominazione e la sede della Comunita' montana;
    b) la disciplina del funzionamento degli organi;
    c) le forme di collaborazione fra Comunita' montane, con i Comuni
e la Provincia e gli altri enti operanti nel territorio;
    d)  le  forme  di  partecipazione dei Comuni alle attivita' della
Comunita' montana;
    e)  le  forme  della  partecipazione popolare, del decentramento,
dell'accesso  dei  cittadini  alle  informazioni  ed  ai procedimenti
amministrativi;
    f)  i  criteri e le modalita' per la partecipazione dei Comuni al
finanziamento della Comunita';
    g)   la  regolamentazione  di  ogni  altro  aspetto  relativo  al
funzionamento dell'ente che non sia gia' espressamente disciplinato.
   3.  La  Comunita'  montana  adotta  i  regolamenti  per la propria
organizzazione,  per la disciplina delle forme di partecipazione, per
il  funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle
funzioni, nel rispetto dello statuto.