Art. 13. Statuto e regolamenti 1. La Comunita' montana e' disciplinata dalle norme della presente legge e dal proprio statuto. 2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare prevede: a) la denominazione e la sede della Comunita' montana; b) la disciplina del funzionamento degli organi; c) le forme di collaborazione fra Comunita' montane, con i Comuni e la Provincia e gli altri enti operanti nel territorio; d) le forme di partecipazione dei Comuni alle attivita' della Comunita' montana; e) le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi; f) i criteri e le modalita' per la partecipazione dei Comuni al finanziamento della Comunita'; g) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento dell'ente che non sia gia' espressamente disciplinato. 3. La Comunita' montana adotta i regolamenti per la propria organizzazione, per la disciplina delle forme di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dello statuto.