Art. 14. Approvazione dello statuto 1. Lo statuto e' approvato dal Consiglio generale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta nelle successive sedute, da tenersi entro trenta giorni, e lo statuto e' approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche dello statuto. 2. Lo statuto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, depositato presso la segreteria della Comunita' ed affisso all'albo pretorio dei Comuni partecipanti per trenta giorni consecutivi. 3. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.