Art. 14.
                     Approvazione dello statuto

   1.  Lo  statuto  e'  approvato  dal Consiglio generale con il voto
favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora
tale  maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta nelle
successive  sedute,  da  tenersi entro trenta giorni, e lo statuto e'
approvato  se  ottiene  il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche alle modifiche dello statuto.
   2.  Lo  statuto  e'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione,  depositato  presso la segreteria della Comunita' ed affisso
all'albo   pretorio   dei   Comuni  partecipanti  per  trenta  giorni
consecutivi.
   3.  Lo  statuto  entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.