Art. 18. Insediamento del Consiglio 1. La convocazione della prima seduta del Consiglio generale della costituita Comunita' montana e' disposta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione di cui all'art. 6, comma 4, dal Consigliere piu' giovane di eta', che la presiede. 2. Nella prima riunione il Consiglio generale si pronuncia sulla regolarita' della propria composizione, ai sensi degli articoli 16 e 17, ed elegge il Presidente ed i componenti della Giunta esecutiva.