Art. 18.
                     Insediamento del Consiglio

   1. La convocazione della prima seduta del Consiglio generale della
costituita  Comunita'  montana e' disposta, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto di costituzione di cui all'art. 6, comma 4,
dal Consigliere piu' giovane di eta', che la presiede.
   2.  Nella  prima riunione il Consiglio generale si pronuncia sulla
regolarita'  della propria composizione, ai sensi degli articoli 16 e
17, ed elegge il Presidente ed i componenti della Giunta esecutiva.