Art. 19.
                      Competenze del Consiglio

   1.  Il  Consiglio generale e' l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo   della  Comunita'  montana.  Esso  adotta  i
seguenti atti fondamentali:
    a) lo statuto dell'ente e le sue modificazioni;
    b) l'elezione della Giunta esecutiva e del Presidente;
    c) il parere sull'adesione di Comuni alla Comunita' montana;
    d)  il  bilancio  preventivo,  le  sue  variazioni  ed  il  conto
consuntivo;
    e)   il   piano   di   sviluppo  socio-economico  ed  i  relativi
aggiornamenti;
    f)  regolamenti,  eccetto  quelli sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi;
    g)   i   criteri   generali   per   l'adozione   dei  regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
    h) la nomina del Revisore dei conti;
    i)  la  presa d'atto del conferimento delle funzioni delegate dai
Comuni, dalle Province, dalla Regione;
    j)  la presa d'atto dell'acquisizione dell'esercizio associato di
funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate;
    k) le convenzioni con gli altri enti locali, la costituzione e la
modificazione di forme associative.
   2.  Le  deliberazioni di cui al comma 1 non possono essere assunte
in  via  d'urgenza  da  altri  organi  della Comunita' montana, salvo
quelle  relative  alle  variazioni  di  bilancio  che  possono essere
assunte dalla Giunta esecutiva. In tal caso, devono essere sottoposte
all'esame  del  Consiglio  generale  entro  trenta  giorni dalla data
dell'adozione  e  perdono  efficacia  se  non  sono  ratificate entro
sessanta  giorni.  Sono  fatti  salvi gli effetti degli atti compiuti
fino al momento della negata ratifica.