Art. 19. Competenze del Consiglio 1. Il Consiglio generale e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunita' montana. Esso adotta i seguenti atti fondamentali: a) lo statuto dell'ente e le sue modificazioni; b) l'elezione della Giunta esecutiva e del Presidente; c) il parere sull'adesione di Comuni alla Comunita' montana; d) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo; e) il piano di sviluppo socio-economico ed i relativi aggiornamenti; f) regolamenti, eccetto quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; g) i criteri generali per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; h) la nomina del Revisore dei conti; i) la presa d'atto del conferimento delle funzioni delegate dai Comuni, dalle Province, dalla Regione; j) la presa d'atto dell'acquisizione dell'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate; k) le convenzioni con gli altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 non possono essere assunte in via d'urgenza da altri organi della Comunita' montana, salvo quelle relative alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla Giunta esecutiva. In tal caso, devono essere sottoposte all'esame del Consiglio generale entro trenta giorni dalla data dell'adozione e perdono efficacia se non sono ratificate entro sessanta giorni. Sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti fino al momento della negata ratifica.