Art. 2. Obiettivi e principi 1. Il presente Titolo detta disposizioni per il riordino delle Comunita' montane della Liguria anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 2, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). 2. La Regione riconosce il ruolo delle Comunita' montane per la valorizzazione del territorio montano promuovendo la ottimale ed equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, per lo sviluppo sociale, economico e territoriale delle zone montane. 3. La Regione, con le presenti norme, disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Comunita' montane.