Art. 2.
                        Obiettivi e principi

   1.  Il  presente  Titolo  detta disposizioni per il riordino delle
Comunita'  montane  della  Liguria  anche  in  attuazione  di  quanto
stabilito  dall'art.  2, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
   2.  La  Regione  riconosce il ruolo delle Comunita' montane per la
valorizzazione del territorio montano promuovendo la ottimale ed equa
distribuzione  dei  servizi  e  delle infrastrutture, per lo sviluppo
sociale, economico e territoriale delle zone montane.
   3.  La Regione, con le presenti norme, disciplina la costituzione,
l'organizzazione e il funzionamento delle Comunita' montane.