Art. 20. Composizione, competenze e durata della Giunta esecutiva 1. La Giunta esecutiva e' composta da un numero di membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, pari a tre, elevabile fino a cinque per le Comunita' montane che esercitano almeno tredici delle funzioni o servizi di cui all'art. 6. 2. La Giunta esecutiva compie tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge e dallo statuto ad altri organi della Comunita' montana. 3. La Giunta esecutiva dura in carica tre anni.