Art. 20.
      Composizione, competenze e durata della Giunta esecutiva

   1.  La  Giunta  esecutiva  e'  composta  da  un  numero di membri,
compreso  il  Presidente  e il Vice Presidente, pari a tre, elevabile
fino  a cinque per le Comunita' montane che esercitano almeno tredici
delle funzioni o servizi di cui all'art. 6.
   2.  La  Giunta  esecutiva compie tutti gli atti di amministrazione
che  non siano attribuiti dalla legge e dallo statuto ad altri organi
della Comunita' montana.
   3. La Giunta esecutiva dura in carica tre anni.