Art. 21.
Elezione della Giunta esecutiva, del Presidente e del vice Presidente

   1.  Il  Consiglio  generale  della  Comunita'  montana  elegge nel
proprio  seno  il  Presidente  e  gli  altri  componenti della Giunta
esecutiva.
   2.  L'elezione  avviene  a  scrutinio  palese  o,  su richiesta, a
scrutinio segreto, con voto limitato ad uno.
   3.  Il  Presidente  e' eletto dal Consiglio generale a maggioranza
assoluta dei voti.
   4.  La Giunta esecutiva, nella prima seduta, elegge a maggioranza,
nel proprio seno, il vice Presidente.
   5.  Non  puo'  essere  eletto  Presidente chi ha gia' ricoperto la
carica per due mandati consecutivi.