Art. 21. Elezione della Giunta esecutiva, del Presidente e del vice Presidente 1. Il Consiglio generale della Comunita' montana elegge nel proprio seno il Presidente e gli altri componenti della Giunta esecutiva. 2. L'elezione avviene a scrutinio palese o, su richiesta, a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno. 3. Il Presidente e' eletto dal Consiglio generale a maggioranza assoluta dei voti. 4. La Giunta esecutiva, nella prima seduta, elegge a maggioranza, nel proprio seno, il vice Presidente. 5. Non puo' essere eletto Presidente chi ha gia' ricoperto la carica per due mandati consecutivi.