Art. 23.
                   Controllo e potere sostitutivo

   1.  La  Regione  scioglie  il  Consiglio  generale della Comunita'
montana qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
    a)   atti  contrari  alla  Costituzione  o  gravi  e  persistenti
violazioni di legge, di regolamento o di statuto;
    b)   mancata  approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  del
provvedimento   di  verifica  della  permanenza  degli  equilibri  di
bilancio;
    c) mancata elezione del Presidente e della Giunta esecutiva entro
sessanta  giorni  dalla  vacanza  comunque verificatasi o, in caso di
dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse;
    d) irregolare costituzione dell'organo di governo;
    e) dissesto economico-finanziario.
   2.  Nei  casi  previsti  al  comma  1,  il Presidente della Giunta
regionale,  mediante  decreto,  dispone lo scioglimento del Consiglio
generale  e  nomina  un  commissario  straordinario,  che esercita le
attribuzioni conferitegli con il decreto medesimo.
   3.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1,  lettera b), trascorso il
termine  entro  il  quale il bilancio deve essere approvato senza che
sia  stato  predisposto dalla Giunta esecutiva il relativo schema, il
Presidente  della  Giunta  regionale  nomina  un  Commissario ad acta
affinche'  lo  predisponga  d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In
tal  caso  e  comunque  quando  il  Consiglio non abbia approvato nei
termini  lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta esecutiva, il
Presidente  assegna  al  Consiglio  con lettera notificata ai singoli
Consiglieri,  un  termine  non  superiore  a  venti giorni per la sua
approvazione decorso il quale si sostituisce, mediante Commissario ad
acta,  alla  Comunita' montana inadempiente e inizia la procedura per
lo scioglimento del Consiglio.
   4.  Qualora  la  Comunita'  montana, sebbene invitata a provvedere
entro congruo termine, ritardi od ometta di compiere atti obbligatori
per  legge,  si provvede a mezzo di Commissario ad acta, nominato dal
difensore  civico  regionale  su  attivazione della Giunta regionale,
sentito  l'ente  inadempiente. Il Commissario provvede entro sessanta
giorni dal conferimento dell'incarico.