Art. 23. Controllo e potere sostitutivo 1. La Regione scioglie il Consiglio generale della Comunita' montana qualora si verifichi uno dei seguenti casi: a) atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge, di regolamento o di statuto; b) mancata approvazione del bilancio di previsione e del provvedimento di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio; c) mancata elezione del Presidente e della Giunta esecutiva entro sessanta giorni dalla vacanza comunque verificatasi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse; d) irregolare costituzione dell'organo di governo; e) dissesto economico-finanziario. 2. Nei casi previsti al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, mediante decreto, dispone lo scioglimento del Consiglio generale e nomina un commissario straordinario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto medesimo. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta esecutiva il relativo schema, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario ad acta affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta esecutiva, il Presidente assegna al Consiglio con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione decorso il quale si sostituisce, mediante Commissario ad acta, alla Comunita' montana inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio. 4. Qualora la Comunita' montana, sebbene invitata a provvedere entro congruo termine, ritardi od ometta di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di Commissario ad acta, nominato dal difensore civico regionale su attivazione della Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente. Il Commissario provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.