Art. 25. Presidente e vice Presidente 1. Il Presidente della Comunita' montana rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta esecutiva, sovraintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Esercita altresi' le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende all'attuazione di tutte le funzioni attribuite o delegate alla Comunita' montana. 2. Il Presidente e' sostituito dal vice Presidente in caso di assenza o di impedimento.