Art. 25.
                    Presidente e vice Presidente

   1.  Il  Presidente  della  Comunita'  montana  rappresenta l'Ente,
convoca  e  presiede il Consiglio e la Giunta esecutiva, sovraintende
al  funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Esercita
altresi'  le  funzioni  a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e
dai  regolamenti  e  sovraintende all'attuazione di tutte le funzioni
attribuite o delegate alla Comunita' montana.
   2.  Il  Presidente  e'  sostituito  dal vice Presidente in caso di
assenza o di impedimento.