Art. 26. Indennita' e rimborso spese 1. Al Presidente ed ai componenti della Giunta esecutiva e' attribuita un'indennita' di funzione mensile come determinata nell'«Allegato C». 2. Il Consiglio generale della Comunita' montana puo' stabilire un aumento delle indennita' di cui al comma 1 fino ad un importo massimo complessivo pari al 10 per cento delle indennita' spettanti, nonche' le modalita' ed i criteri per la ripartizione della maggiorazione, tenendo conto della funzione svolta dal vice Presidente. 3. Le indennitadi funzione previste dal presente articolo non sono cumulabili con altre indennita' di funzione percepite dai medesimi soggetti, fatta salva la facolta' di opzione. 4. L'indennita' di cui al comma 1 e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. 5. E' fatto divieto alle Comunita' montane di istituire altre forme di emolumenti per la partecipazione a organismi costituiti nei propri ordinamenti. 6. Ai componenti del Consiglio generale e della Giunta esecutiva che, per ragioni connesse all'espletamento del loro mandato, si rechino in missione fuori dal Comune ove ha sede la Comunita' montana, e' dovuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. 7. Ai componenti del Consiglio generale e della Giunta esecutiva che risiedono fuori del Comune ove ha sede la Comunita' montana sono dovute le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi della Comunita' montana.