Art. 26.
                     Indennita' e rimborso spese

   1.  Al  Presidente  ed  ai  componenti  della  Giunta esecutiva e'
attribuita   un'indennita'   di  funzione  mensile  come  determinata
nell'«Allegato C».
   2. Il Consiglio generale della Comunita' montana puo' stabilire un
aumento delle indennita' di cui al comma 1 fino ad un importo massimo
complessivo  pari al 10 per cento delle indennita' spettanti, nonche'
le  modalita'  ed  i criteri per la ripartizione della maggiorazione,
tenendo conto della funzione svolta dal vice Presidente.
   3. Le indennitadi funzione previste dal presente articolo non sono
cumulabili  con  altre  indennita' di funzione percepite dai medesimi
soggetti, fatta salva la facolta' di opzione.
   4.  L'indennita'  di  cui al comma 1 e' dimezzata per i lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
   5.  E'  fatto  divieto  alle  Comunita' montane di istituire altre
forme  di emolumenti per la partecipazione a organismi costituiti nei
propri ordinamenti.
   6.  Ai  componenti del Consiglio generale e della Giunta esecutiva
che,  per  ragioni  connesse  all'espletamento  del  loro mandato, si
rechino  in  missione  fuori  dal  Comune  ove  ha  sede la Comunita'
montana,   e'   dovuto   esclusivamente   il   rimborso  delle  spese
effettivamente sostenute e documentate.
   7.  Ai  componenti del Consiglio generale e della Giunta esecutiva
che  risiedono fuori del Comune ove ha sede la Comunita' montana sono
dovute  le  sole  spese  di  viaggio  effettivamente sostenute per la
partecipazione alle sedute degli organi della Comunita' montana.