Art. 27.
                         Revisore dei conti

   1.  La  revisione economico-finanziaria della Comunita' montana e'
affidata ad un unico revisore dei conti eletto dal Consiglio generale
a maggioranza assoluta dei suoi membri.
   2. Il revisore dei conti e' scelto tra:
    a) iscritti al registro dei revisori contabili, di cui al decreto
legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88  (Attuazione  della direttiva
84/253/CEE,  relativa  all'abilitazione  delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili);
    b) iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili.