Art. 27. Revisore dei conti 1. La revisione economico-finanziaria della Comunita' montana e' affidata ad un unico revisore dei conti eletto dal Consiglio generale a maggioranza assoluta dei suoi membri. 2. Il revisore dei conti e' scelto tra: a) iscritti al registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili); b) iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.