Art. 29.
                   Finanza delle Comunita' montane

   1.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni conferite alle Comunita'
montane  sono  attribuite  specifiche  risorse finanziarie sulla base
delle  norme  dell'ordinamento della finanza pubblica statale e delle
leggi regionali.
   2. La finanza delle Comunita' montane e' costituita da:
    a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;
    b)  trasferimenti comunitari, statali e regionali per le spese di
investimento;
    c)   trasferimenti   dalla   Regione,   Provincia  e  Comune  per
l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
    d) contributi ordinari dei Comuni membri della Comunita' montana;
    e)  risorse  derivanti  dal ricorso al credito, nell'ambito delle
norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali;
    f) altre entrate.
   3.  Le  Comunita'  montane applicano le disposizioni in materia di
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.