Art. 29. Finanza delle Comunita' montane 1. Per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Comunita' montane sono attribuite specifiche risorse finanziarie sulla base delle norme dell'ordinamento della finanza pubblica statale e delle leggi regionali. 2. La finanza delle Comunita' montane e' costituita da: a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione; b) trasferimenti comunitari, statali e regionali per le spese di investimento; c) trasferimenti dalla Regione, Provincia e Comune per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate; d) contributi ordinari dei Comuni membri della Comunita' montana; e) risorse derivanti dal ricorso al credito, nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali; f) altre entrate. 3. Le Comunita' montane applicano le disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.