Art. 34.
                        Fondo per la montagna

   1.  La  Giunta  regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2,
ripartisce  tra  le  Comunita'  montane ed i Comuni aventi diritto ai
sensi  dell'art. 10, il fondo per la montagna di cui all'art. 3 della
legge regionale 33/1 997 sulla base dei seguenti criteri:
    a)  30  per  cento in proporzione alla superficie territoriale di
ciascun ente;
    b)  10  per  cento  in  proporzione alla popolazione residente in
ciascun  ente risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo
i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
    c)  60  per  cento  in  base all'indice di presidio calcolato sul
rapporto tra territorio e popolazione.
   2.  La  Giunta  regionale  puo' destinare fino al 10 per cento del
fondo  di  cui  al comma 1 al finanziamento di interventi di tutela e
sviluppo  della montagna ligure, nel rispetto delle finalita' e degli
obiettivi  della  legge  regionale  n.  33/1997, anche su proposta di
almeno due Comunita' montane o di dieci Comuni di cui al comma 1.