Art. 34. Fondo per la montagna 1. La Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2, ripartisce tra le Comunita' montane ed i Comuni aventi diritto ai sensi dell'art. 10, il fondo per la montagna di cui all'art. 3 della legge regionale 33/1 997 sulla base dei seguenti criteri: a) 30 per cento in proporzione alla superficie territoriale di ciascun ente; b) 10 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun ente risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); c) 60 per cento in base all'indice di presidio calcolato sul rapporto tra territorio e popolazione. 2. La Giunta regionale puo' destinare fino al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 al finanziamento di interventi di tutela e sviluppo della montagna ligure, nel rispetto delle finalita' e degli obiettivi della legge regionale n. 33/1997, anche su proposta di almeno due Comunita' montane o di dieci Comuni di cui al comma 1.