Art. 35. Assegnazioni per le spese connesse all'esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunita' montane 1. Per le spese relative all'esercizio delle funzioni amministrative regionali attribuite o delegate alle Comunita' montane, la Giunta regionale ripartisce annualmente le assegnazioni ad ogni Comunita' montana secondo quanto disposto in materia dalle singole leggi di settore.