Art. 35.
Assegnazioni  per  le  spese  connesse  all'esercizio  delle funzioni
       regionali attribuite o delegate alle Comunita' montane

   1.   Per   le   spese   relative   all'esercizio   delle  funzioni
amministrative   regionali   attribuite  o  delegate  alle  Comunita'
montane,  la  Giunta regionale ripartisce annualmente le assegnazioni
ad  ogni  Comunita'  montana secondo quanto disposto in materia dalle
singole leggi di settore.