Art. 36.
Metodo    ed    obiettivi   della   programmazione   e   cooperazione
                         interistituzionale

   1.  Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali e per il
raggiungimento delle proprie finalita' la Comunita' montana assume il
metodo  e gli strumenti della programmazione e della cooperazione con
i  Comuni  membri, con i quali opera in stretto raccordo, e con altri
soggetti pubblici e privati operanti nel territorio.
   2. Lo sviluppo dei processi e degli strumenti di cui al comma 1 e'
preordinato a:
    a)  favorire  le condizioni per la realizzazione di interventi ed
iniziative attraverso la coordinazione e l'integrazione di competenze
e risorse facenti capo ai Comuni membri o derivanti da altri soggetti
pubblici e privati;
    b)  armonizzare l'azione della Comunita' montana con quella della
Regione,  degli  organi  periferici  dello Stato e degli organismi ed
enti operanti sul territorio di competenza;
    c)  formulare  procedure  per  la  tempestiva  individuazione dei
bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e
sociali;
    d)  attuare  una  raccolta  organica di dati e informazioni sulla
popolazione  e sul territorio finalizzate all'assunzione di decisioni
consapevoli;
    e) favorire la comunicazione e la circolazione delle conoscenze e
delle informazioni concernenti l'ambito territoriale;
    f)  rendere  flessibile  l'uso  delle  risorse  e delle strutture
organizzative, anche mediante lo sviluppo e l'utilizzo di strumenti e
meccanismi di raccordo telematici.