Art. 36. Metodo ed obiettivi della programmazione e cooperazione interistituzionale 1. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali e per il raggiungimento delle proprie finalita' la Comunita' montana assume il metodo e gli strumenti della programmazione e della cooperazione con i Comuni membri, con i quali opera in stretto raccordo, e con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio. 2. Lo sviluppo dei processi e degli strumenti di cui al comma 1 e' preordinato a: a) favorire le condizioni per la realizzazione di interventi ed iniziative attraverso la coordinazione e l'integrazione di competenze e risorse facenti capo ai Comuni membri o derivanti da altri soggetti pubblici e privati; b) armonizzare l'azione della Comunita' montana con quella della Regione, degli organi periferici dello Stato e degli organismi ed enti operanti sul territorio di competenza; c) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali; d) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio finalizzate all'assunzione di decisioni consapevoli; e) favorire la comunicazione e la circolazione delle conoscenze e delle informazioni concernenti l'ambito territoriale; f) rendere flessibile l'uso delle risorse e delle strutture organizzative, anche mediante lo sviluppo e l'utilizzo di strumenti e meccanismi di raccordo telematici.