Art. 39.
                         Gestioni associate

   1.  La  Regione valorizza ed incentiva, sulla base dell'iniziativa
degli enti interessati, la costituzione di gestioni associative tra i
Comuni  non  appartenenti a Comunita' montane, specialmente di minore
dimensione  demografica,  nelle  forme  autonomamente individuate fra
quelle  disciplinate  dagli  articoli  30,  31,  32  e 33 del decreto
legislativo   18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali), nel rispetto di quanto previsto
dalla  normativa  vigente, mediante l'individuazione concertata degli
ambiti  territoriali adeguati e delle modalita' ottimali di esercizio
associato. La Regione promuove, in particolare, le unioni di Comuni.
   2.  Sono considerati di minore dimensione demografica i Comuni con
popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.