Art. 39. Gestioni associate 1. La Regione valorizza ed incentiva, sulla base dell'iniziativa degli enti interessati, la costituzione di gestioni associative tra i Comuni non appartenenti a Comunita' montane, specialmente di minore dimensione demografica, nelle forme autonomamente individuate fra quelle disciplinate dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, mediante l'individuazione concertata degli ambiti territoriali adeguati e delle modalita' ottimali di esercizio associato. La Regione promuove, in particolare, le unioni di Comuni. 2. Sono considerati di minore dimensione demografica i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.