Art. 4.
                         Ambiti territoriali

   1.  Gli  ambiti territoriali delle Comunita' montane sono definiti
in  modo  da  consentire  in  maniera  ottimale  l'attivazione  delle
politiche  a  favore  della  montagna,  l'esercizio  delle deleghe di
funzioni  regionali  e  provinciali,  nonche' un efficiente esercizio
associato   del  maggior  numero  possibile  di  funzioni  e  servizi
comunali.
   2.  Il  territorio della Regione, sulla base dei criteri stabiliti
dal presente articolo, e' suddiviso in ambiti territoriali, in numero
non  superiore  a  tredici,  entro  ciascuno  dei  quali e' possibile
istituire una sola Comunita' montana.
   3. Gli ambiti territoriali devono avere:
    a) una quota altimetrica media non inferiore a quattrocento metri
sul livello del mare;
    b)   una   superficie  territoriale  minima  pari  a  centotrenta
chilometri quadrati;
    c) una popolazione residente pari ad almeno seimila abitanti;
    d) un indice di vecchiaia superiore al valore medio nazionale;
    e) un numero minimo di cinque Comuni;
    f) territori appartenenti alla medesima Provincia.
   4.  Possono far parte degli ambiti territoriali di cui al comma 11
i Comuni  gia' ricompresi nelle zone omogenee di cui all'art. 1 della
legge  regionale  19  aprile  1996,  n.  20 (Riordino delle Comunita'
montane)  e  successive modifiche ed integrazioni, con esclusione dei
Comuni:
    a) costieri;
    b) con popolazione superiore a ottomila abitanti;
    c)   con   popolazione  superiore  a  duemila  abitanti  e  quota
altimetrica media fino a duecento metri sul livello del mare;
    d)   che  non  presentano  continuita'  territoriale  con  ambiti
territoriali della Provincia di appartenenza;
    e) non in grado di garantire l'omogeneita' con l'ambito.
   5.  Gli  ambiti  territoriali sono indicati nell'«Allegato A» alla
presente  legge  nel quale sono riportati i Comuni che fanno parte di
ogni ambito e le planimetrie che definiscono i confini di ognuno.
   6. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale,
sentita   la   Commissione   consiliare   competente,  provvede  alle
successive  revisioni dell'«Allegato A», che si rendessero necessarie
al fine dell'ottimale determinazione territoriale degli ambiti per il
perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.