Art. 4. Ambiti territoriali 1. Gli ambiti territoriali delle Comunita' montane sono definiti in modo da consentire in maniera ottimale l'attivazione delle politiche a favore della montagna, l'esercizio delle deleghe di funzioni regionali e provinciali, nonche' un efficiente esercizio associato del maggior numero possibile di funzioni e servizi comunali. 2. Il territorio della Regione, sulla base dei criteri stabiliti dal presente articolo, e' suddiviso in ambiti territoriali, in numero non superiore a tredici, entro ciascuno dei quali e' possibile istituire una sola Comunita' montana. 3. Gli ambiti territoriali devono avere: a) una quota altimetrica media non inferiore a quattrocento metri sul livello del mare; b) una superficie territoriale minima pari a centotrenta chilometri quadrati; c) una popolazione residente pari ad almeno seimila abitanti; d) un indice di vecchiaia superiore al valore medio nazionale; e) un numero minimo di cinque Comuni; f) territori appartenenti alla medesima Provincia. 4. Possono far parte degli ambiti territoriali di cui al comma 11 i Comuni gia' ricompresi nelle zone omogenee di cui all'art. 1 della legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (Riordino delle Comunita' montane) e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione dei Comuni: a) costieri; b) con popolazione superiore a ottomila abitanti; c) con popolazione superiore a duemila abitanti e quota altimetrica media fino a duecento metri sul livello del mare; d) che non presentano continuita' territoriale con ambiti territoriali della Provincia di appartenenza; e) non in grado di garantire l'omogeneita' con l'ambito. 5. Gli ambiti territoriali sono indicati nell'«Allegato A» alla presente legge nel quale sono riportati i Comuni che fanno parte di ogni ambito e le planimetrie che definiscono i confini di ognuno. 6. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede alle successive revisioni dell'«Allegato A», che si rendessero necessarie al fine dell'ottimale determinazione territoriale degli ambiti per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.