Art. 40. Piano delle gestioni associate 1. La Regione, al fine di rendere effettivo da parte dei Comuni l'esercizio delle funzioni ad essi conferite, individua ambiti ottimali per l'esercizio delle stesse concordandoli con i Comuni nelle sedi concertative. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale, con la procedura di cui all'art. 41, approva il Piano delle gestioni associate che individua, sulla base delle proposte dei Comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati ed i livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, tenendo conto di indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo sulla base dei quali i Comuni possono realizzare la gestione delle funzioni e dei servizi in modo efficace, efficiente ed economico. 3. Il Piano delle gestioni associate indica, in particolare, gli ambiti territoriali, le forme e le modalita' associative individuati dai Comuni interessati, le funzioni ed i servizi associati, la tipologia degli incentivi a favore delle diverse forme associative ed i criteri per la loro concessione. 4. La Comunita' montana costituisce ambito territoriale adeguato e livello ottimale di esercizio associato per tutti i Comuni che la costituiscono. Il Piano effettua la ricognizione delle Comunita' montane ai fini di cui al presente titolo.