Art. 40.
                   Piano delle gestioni associate

   1.  La  Regione,  al fine di rendere effettivo da parte dei Comuni
l'esercizio  delle  funzioni  ad  essi  conferite,  individua  ambiti
ottimali  per  l'esercizio  delle  stesse  concordandoli con i Comuni
nelle sedi concertative.
   2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale, con la
procedura  di  cui  all'art.  41,  approva  il  Piano  delle gestioni
associate  che  individua,  sulla  base  delle  proposte  dei  Comuni
interessati,  gli  ambiti territoriali adeguati ed i livelli ottimali
di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, tenendo
conto   di   indici   di  riferimento  demografico,  territoriale  ed
organizzativo  sulla  base  dei  quali i Comuni possono realizzare la
gestione delle funzioni e dei servizi in modo efficace, efficiente ed
economico.
   3.  Il  Piano delle gestioni associate indica, in particolare, gli
ambiti  territoriali, le forme e le modalita' associative individuati
dai  Comuni  interessati,  le  funzioni  ed  i  servizi associati, la
tipologia degli incentivi a favore delle diverse forme associative ed
i criteri per la loro concessione.
   4. La Comunita' montana costituisce ambito territoriale adeguato e
livello  ottimale  di  esercizio  associato per tutti i Comuni che la
costituiscono.  Il  Piano  effettua  la  ricognizione delle Comunita'
montane ai fini di cui al presente titolo.