Art. 41. Procedura per l'adozione del Piano delle gestioni associate 1. Il Consiglio regionale approva, su proposta avanzata dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), gli indirizzi generali per la formulazione del Piano delle gestioni associate e definisce le procedure di concertazione con i Comuni interessati. 2. I Comuni, entro sessanta giorni dalla comunicazione relativa alla avvenuta approvazione degli indirizzi generali di cui al comma 1 ed in coerenza con gli stessi, indicano, con atto deliberativo adottato dall'organo competente, gli ambiti territoriali e la forma associativa che intendono adottare. 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Regione agisce in via sostitutiva. 4. Il Piano e' approvato con deliberazione della Giunta regionale dopo aver esperito la concertazione con i Comuni interessati nelle forme individuate nell'atto di cui al comma 1. Sullo schema di atto deliberativo e' acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali. 5. La delibera che approva il Piano delle gestioni associate e' trasmessa al Consiglio regionale. 6. Il Piano delle gestioni associate e' aggiornato con cadenza annuale dalla Giunta regionale.