Art. 41.
     Procedura per l'adozione del Piano delle gestioni associate

   1.  Il  Consiglio  regionale  approva,  su proposta avanzata dalla
Giunta  regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle
autonomie  locali  (CAL),  gli indirizzi generali per la formulazione
del  Piano  delle  gestioni  associate  e  definisce  le procedure di
concertazione con i Comuni interessati.
   2.  I  Comuni,  entro sessanta giorni dalla comunicazione relativa
alla avvenuta approvazione degli indirizzi generali di cui al comma 1
ed  in  coerenza  con  gli  stessi,  indicano,  con atto deliberativo
adottato  dall'organo  competente, gli ambiti territoriali e la forma
associativa che intendono adottare.
   3.  Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Regione
agisce in via sostitutiva.
   4.  Il Piano e' approvato con deliberazione della Giunta regionale
dopo  aver  esperito  la concertazione con i Comuni interessati nelle
forme  individuate  nell'atto di cui al comma 1. Sullo schema di atto
deliberativo  e'  acquisito  il  parere del Consiglio delle autonomie
locali.
   5.  La  delibera  che approva il Piano delle gestioni associate e'
trasmessa al Consiglio regionale.
   6.  Il  Piano  delle  gestioni associate e' aggiornato con cadenza
annuale dalla Giunta regionale.