Art. 43.
               Requisiti generali per l'incentivazione

   1.  I  contributi  sono  concessi  alle  gestioni associate fra un
numero minimo di Comuni pari a tre e per un numero minimo di funzioni
fra quelle individuate nell'«Allegato B» pari a sette.
   2.  I  contributi sono concessi alle gestioni associate fra Comuni
con  popolazione  inferiore  ai  diecimila  abitanti per ogni singolo
Comune.
   3.  I  contributi  sono  concessi  a favore delle unioni di Comuni
costituite per un minimo di cinque anni.
   4.  I  contributi  sono  erogati  al  Comune  capofila della forma
associativa prescelta per la gestione associata.