Art. 43. Requisiti generali per l'incentivazione 1. I contributi sono concessi alle gestioni associate fra un numero minimo di Comuni pari a tre e per un numero minimo di funzioni fra quelle individuate nell'«Allegato B» pari a sette. 2. I contributi sono concessi alle gestioni associate fra Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti per ogni singolo Comune. 3. I contributi sono concessi a favore delle unioni di Comuni costituite per un minimo di cinque anni. 4. I contributi sono erogati al Comune capofila della forma associativa prescelta per la gestione associata.