Art. 45.
                            Monitoraggio

   1.  I  destinatari  degli  incentivi  di  cui  al  presente titolo
trasmettono  annualmente  alla  Regione  una relazione sull'effettivo
funzionamento  della  forma  associata e sulla gestione delle risorse
attribuite,  comprensiva  dell'indicazione  dei risultati ottenuti in
termini    di   miglioramento   dell'efficacia,   dell'efficienza   e
dell'economicita' dell'esercizio della funzione o del servizio, sulla
base del modello approvato con decreto del Dirigente competente.
   2.  La  Regione,  sulla  base  del monitoraggio di cui al comma 1,
provvede  alla  decurtazione dei contributi gia' concessi ove non sia
comprovata  l'effettiva  gestione  associata  delle  funzioni  e  dei
servizi.