Art. 45. Monitoraggio 1. I destinatari degli incentivi di cui al presente titolo trasmettono annualmente alla Regione una relazione sull'effettivo funzionamento della forma associata e sulla gestione delle risorse attribuite, comprensiva dell'indicazione dei risultati ottenuti in termini di miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita' dell'esercizio della funzione o del servizio, sulla base del modello approvato con decreto del Dirigente competente. 2. La Regione, sulla base del monitoraggio di cui al comma 1, provvede alla decurtazione dei contributi gia' concessi ove non sia comprovata l'effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi.