Art. 5.
                Costituzione delle Comunita' montane

1.  Le  Comunita'  Montane possono essere costituite da Comuni, anche
non  contigui, ricadenti all'interno dello stesso ambito territoriale
di cui all'art. 4.
   2.  Per  la costituzione di una Comunita' montana occorrono almeno
cinque Comuni.
   3.  I  Comuni  associati  in una Comunita' montana non possono far
parte contemporaneamente di una Unione di Comuni.