Art. 5. Costituzione delle Comunita' montane 1. Le Comunita' Montane possono essere costituite da Comuni, anche non contigui, ricadenti all'interno dello stesso ambito territoriale di cui all'art. 4. 2. Per la costituzione di una Comunita' montana occorrono almeno cinque Comuni. 3. I Comuni associati in una Comunita' montana non possono far parte contemporaneamente di una Unione di Comuni.