Art. 50.
                          Incentivi fiscali

   1.La  Regione,  con  legge finanziaria, puo' determinare l'entita'
della  riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive  (IRAP)  per  le  imprese  costituite  nel  territorio dei
piccoli  Comuni  in  condizioni  di  marginalita'  socio economica ed
infrastrutturale  o trasferite negli stessi da Comuni con popolazione
superiore a cinquemila abitanti.
   2.  La  Regione,  nella determinazione delle imposte relative alla
tassa    automobilistica,   imposta   regionale   sulle   benzine   e
all'addizionale sul gas metano puo' prevedere, con legge finanziaria,
agevolazioni  fiscali  finalizzate a favorire i residenti nei piccoli
Comuni   in   condizioni   di   marginalita'   socio   economica   ed
infrastrutturale.