Art. 50. Incentivi fiscali 1.La Regione, con legge finanziaria, puo' determinare l'entita' della riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per le imprese costituite nel territorio dei piccoli Comuni in condizioni di marginalita' socio economica ed infrastrutturale o trasferite negli stessi da Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti. 2. La Regione, nella determinazione delle imposte relative alla tassa automobilistica, imposta regionale sulle benzine e all'addizionale sul gas metano puo' prevedere, con legge finanziaria, agevolazioni fiscali finalizzate a favorire i residenti nei piccoli Comuni in condizioni di marginalita' socio economica ed infrastrutturale.