Art. 52. Cofinanziamento a carico di piccoli Comuni 1. La concessione di contributi da parte della Regione ai Comuni con popolazione pari od inferiore a mille abitanti puo' essere subordinata, qualora previsto, ad un onere di cofinanziamento posto a carico degli stessi, in misura non superiore al 10 per cento dell'importo totale delle iniziative ammesse a contributo regionale.