Art. 52.
             Cofinanziamento a carico di piccoli Comuni

   1.  La  concessione di contributi da parte della Regione ai Comuni
con  popolazione  pari  od  inferiore  a  mille  abitanti puo' essere
subordinata, qualora previsto, ad un onere di cofinanziamento posto a
carico  degli  stessi,  in  misura  non  superiore  al  10  per cento
dell'importo totale delle iniziative ammesse a contributo regionale.