Art. 55.
          Norme per l'esercizio della delega in agricoltura

   1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2009 le Comunita' montane, come
ridelimitate  ai  sensi  della presente legge, esercitano, quali enti
delegati,  le  funzioni in materia di agricoltura, foreste e sviluppo
rurale  gia'  delegate  dalla  legge  regionale 12 gennaio 1978, n. 6
(Delega  delle  funzioni  amministrative  in  materia di agricoltura,
foreste,  economia  montana), dalla legge regionale 10 dicembre 2007,
n.  42  (Disciplina  delle procedure amministrative e finanziarie per
l'attuazione  del  programma  regionale  di  sviluppo  rurale  per il
periodo 2007-2013) e da ogni altra legge regionale.
   2.  Fino  alla data indicata al comma 1, le funzioni in materia di
agricoltura e foreste continuano ad essere esercitate dalle Comunita'
montane  delimitate  ai  sensi  della  legge  regionale  n. 20/1996 e
successive  modificazioni  e dai Consorzi di Comuni per le deleghe in
agricoltura  di  cui  alla  legge regionale n. 6/1978, individuati ai
sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 20/1996.
   3.  La delega in agricoltura di cui alla legge regionale n. 6/1978
e'  esercitata  dagli enti individuati dalla Giunta regionale sentite
le  Province  ed  i  Comuni  interessati  e  puo'  essere assegnata a
Comunita' montane, Consorzi di Comuni e Province.