Art. 55. Norme per l'esercizio della delega in agricoltura 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le Comunita' montane, come ridelimitate ai sensi della presente legge, esercitano, quali enti delegati, le funzioni in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale gia' delegate dalla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6 (Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana), dalla legge regionale 10 dicembre 2007, n. 42 (Disciplina delle procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013) e da ogni altra legge regionale. 2. Fino alla data indicata al comma 1, le funzioni in materia di agricoltura e foreste continuano ad essere esercitate dalle Comunita' montane delimitate ai sensi della legge regionale n. 20/1996 e successive modificazioni e dai Consorzi di Comuni per le deleghe in agricoltura di cui alla legge regionale n. 6/1978, individuati ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 20/1996. 3. La delega in agricoltura di cui alla legge regionale n. 6/1978 e' esercitata dagli enti individuati dalla Giunta regionale sentite le Province ed i Comuni interessati e puo' essere assegnata a Comunita' montane, Consorzi di Comuni e Province.