Art. 58.
                   Piano delle gestioni associate

   1.  In sede di prima applicazione, la Giunta regionale presenta al
Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria la proposta
per la definizione degli indirizzi generali di cui all'art. 41, comma
1,  entro  sessanta giorni dalla definizione del processo di riordino
delle   Comunita'   montane   disciplinato  al  Titolo  II  ed  entro
centottanta  giorni  dal  medesimo  termine  elabora  il  Piano delle
gestioni  associate  di cui all'art. 40 e, a seguito delle necessarie
procedure, assegna i contributi ai Comuni beneficiari.