Art. 58. Piano delle gestioni associate 1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria la proposta per la definizione degli indirizzi generali di cui all'art. 41, comma 1, entro sessanta giorni dalla definizione del processo di riordino delle Comunita' montane disciplinato al Titolo II ed entro centottanta giorni dal medesimo termine elabora il Piano delle gestioni associate di cui all'art. 40 e, a seguito delle necessarie procedure, assegna i contributi ai Comuni beneficiari.