Art. 59.
          Accordi quadro per il sostegno ai piccoli Comuni

   1.   La   Regione,   con  deliberazione  della  Giunta  regionale,
disciplina  i  procedimenti  di approvazione e gestione degli accordi
quadro,  di  cui all'art. 49, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
   2.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  la  Regione  stipula  gli  accordi quadro di cui all'art. 49,
comma 1.