Art. 59. Accordi quadro per il sostegno ai piccoli Comuni 1. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, disciplina i procedimenti di approvazione e gestione degli accordi quadro, di cui all'art. 49, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione stipula gli accordi quadro di cui all'art. 49, comma 1.