Art. 6.
          Procedura di costituzione della Comunita' montana

   1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge,  i  Comuni, previa formale deliberazione dell'organo
competente,  presentano  alla  Regione  la  proposta congiunta per la
costituzione   della   Comunita'  montana,  tenuto  conto  di  quanto
stabilito all'art. 5 e ai commi 2 e 3 del presente articolo.
   2.  La  proposta  dei  Comuni per la costituzione di una Comunita'
montana  individua  almeno  le medesime dieci funzioni o servizi, fra
quelli  indicati  nell'«AllegatoB»  alla  presente legge, che tutti i
Comuni proponenti conferiscono alla Comunita' montana.
   3.  Per  le  proposte  che prevedono Comunita' montane con piu' di
dieci  Comuni,  e  almeno  cinque  Comuni  lo richiedano con proposta
congiunta,  il  territorio  delle stesse puo' essere suddiviso in due
ambiti omogenei per garantire un razionale svolgimento delle funzioni
e  dei  servizi. In tal caso l'obbligo di conferimento delle medesime
dieci  funzioni  o  servizi  di  cui  al  comma 2 vige esclusivamente
all'interno di ciascun ambito omogeneo.
   4.  Il  Presidente  della  Giunta  regionale  con  proprio decreto
costituisce  la  Comunita' montana, previa deliberazione della Giunta
regionale.  Il  decreto del Presidente della Giunta regionale produce
effetti dalla data della sua pubblicazione.