Art. 6. Procedura di costituzione della Comunita' montana 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, previa formale deliberazione dell'organo competente, presentano alla Regione la proposta congiunta per la costituzione della Comunita' montana, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 5 e ai commi 2 e 3 del presente articolo. 2. La proposta dei Comuni per la costituzione di una Comunita' montana individua almeno le medesime dieci funzioni o servizi, fra quelli indicati nell'«AllegatoB» alla presente legge, che tutti i Comuni proponenti conferiscono alla Comunita' montana. 3. Per le proposte che prevedono Comunita' montane con piu' di dieci Comuni, e almeno cinque Comuni lo richiedano con proposta congiunta, il territorio delle stesse puo' essere suddiviso in due ambiti omogenei per garantire un razionale svolgimento delle funzioni e dei servizi. In tal caso l'obbligo di conferimento delle medesime dieci funzioni o servizi di cui al comma 2 vige esclusivamente all'interno di ciascun ambito omogeneo. 4. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto costituisce la Comunita' montana, previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Giunta regionale produce effetti dalla data della sua pubblicazione.