Art. 60.
 Disposizioni per l'attuazione del riordino delle Comunita' montane

   1.  Entro  il  30  ottobre  2008  la  Giunta  regionale  adotta le
necessarie disposizioni per l'attuazione del riordino delle Comunita'
montane  di cui al Titolo I e per la disciplina degli effetti ad esso
conseguenti,  al  fine di garantire condizioni minime di operativita'
delle  Comunita' montane dal 1° gennaio 2009. A tal fine, con decreto
del  Presidente  della  Giunta  regionale,  possono  essere  nominati
Commissari straordinari o Commissari ad acta.
   2. La Giunta regionale, in particolare nel caso di soppressione di
Comunita'  montana, assume gli atti necessari alla ripartizione delle
risorse  umane, finanziarie e strumentali facendo salvi i rapporti di
lavoro a tempo indeterminato esistenti al 30 aprile 2008.
   3.  I  componenti degli organi delle Comunita' montane, costituite
ai  sensi  della  legge  regionale n. 20/1996, in carica alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, sono prorogati fino alla
nomina,  ai  sensi  del  comma 1, del Commissario straordinario o del
Commissario  ad  acta ovvero fino all'insediamento degli organi delle
nuove Comunita' montane.
   4.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, ai
componenti   degli   organi   delle  Comunita'  montane  sono  dovute
esclusivamente  le indennita' previste dall'art. 26, nella misura ivi
stabilita.
   5.  E'  fatto  divieto  alle Comunita' montane di corrispondere ai
componenti  degli organi indennita' od altri emolumenti, di qualsiasi
natura e a qualsiasi titolo, diversi da quelli previsti dall'art. 26.