Art. 60. Disposizioni per l'attuazione del riordino delle Comunita' montane 1. Entro il 30 ottobre 2008 la Giunta regionale adotta le necessarie disposizioni per l'attuazione del riordino delle Comunita' montane di cui al Titolo I e per la disciplina degli effetti ad esso conseguenti, al fine di garantire condizioni minime di operativita' delle Comunita' montane dal 1° gennaio 2009. A tal fine, con decreto del Presidente della Giunta regionale, possono essere nominati Commissari straordinari o Commissari ad acta. 2. La Giunta regionale, in particolare nel caso di soppressione di Comunita' montana, assume gli atti necessari alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti al 30 aprile 2008. 3. I componenti degli organi delle Comunita' montane, costituite ai sensi della legge regionale n. 20/1996, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino alla nomina, ai sensi del comma 1, del Commissario straordinario o del Commissario ad acta ovvero fino all'insediamento degli organi delle nuove Comunita' montane. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai componenti degli organi delle Comunita' montane sono dovute esclusivamente le indennita' previste dall'art. 26, nella misura ivi stabilita. 5. E' fatto divieto alle Comunita' montane di corrispondere ai componenti degli organi indennita' od altri emolumenti, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, diversi da quelli previsti dall'art. 26.