Art. 63. Disposizioni abrogate 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni legislative: a) il Titolo I e il Titolo IV della legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (Disciplina della cooperazione tra regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei comuni); b) la legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (Riordino delle Comunita' montane); c) gli articoli 5, 21 e 22 della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane); d) la legge regionale n. 7 gennaio 2000, n. 1 (Nuove rideterminazioni delle Comunita' montane).