Art. 63.
                        Disposizioni abrogate

   1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge sono
abrogate le seguenti disposizioni legislative:
    a)  il  Titolo  I  e  il Titolo IV della legge regionale 21 marzo
1994, n. 12 (Disciplina della cooperazione tra regione ed enti locali
e   norme   in  materia  di  riordino  territoriale  e  di  incentivi
all'unificazione dei comuni);
    b)  la  legge  regionale  19  aprile  1996, n. 20 (Riordino delle
Comunita' montane);
    c)  gli articoli 5, 21 e 22 della legge regionale 13 agosto 1997,
n.  33  (Disposizioni  attuative  della  legge 31 gennaio 1994, n. 97
(Nuove disposizioni per le zone montane);
    d)   la   legge   regionale  n.  7  gennaio  2000,  n.  1  (Nuove
rideterminazioni delle Comunita' montane).