Art. 64.
Modifiche  alla  legge  regionale  13  agosto  i997,  n.  33  ( Nuove
                  disposizioni per le zone montane)

   1.  Al  comma  3  dell'art.  2 della legge regionale n. 33/1997 le
parole:  «per  la  cui  attuazione valgono le norme di cui all'art. 5
della legge regionale n. 20/1996» sono soppresse.
   2.  Al  comma  2  dell'art.  3 della legge regionale n. 33/1997 le
parole:  «fra  le  Comunita'  montane»  sono  soppresse  e le parole:
«dall'art.  32,  comma  1,  della  legge  regionale  n. 20/1996» sono
sostituite dalle seguenti: «dalle apposite disposizioni regionali».
   3.  Al  comma  1  dell'art. 4 della legge regionale n. 33/1 997 le
parole:  «nel  Piano  pluriennale  di  sviluppo socio-economico e nei
Programmi  annuali operativi di cui agli articoli 24 e 28 della legge
regionale  n.  20/1996»  sono  sostituite dalle seguenti: «negli atti
programmatori degli Enti beneficiari».
   4.  Al  comma  2 e al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n.
33/1997  le  parole:  «Le  Comunita'  montane»  sono sostituite dalle
seguenti: «Gli Enti beneficiari».
   5.  Al  comma  2  dell'art.  7 della legge regionale n. 33/1997 le
parole:  «di  cui  all'art. 28 della legge regionale n. 20/1996» sono
soppresse.