Art. 64. Modifiche alla legge regionale 13 agosto i997, n. 33 ( Nuove disposizioni per le zone montane) 1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 33/1997 le parole: «per la cui attuazione valgono le norme di cui all'art. 5 della legge regionale n. 20/1996» sono soppresse. 2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 33/1997 le parole: «fra le Comunita' montane» sono soppresse e le parole: «dall'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 20/1996» sono sostituite dalle seguenti: «dalle apposite disposizioni regionali». 3. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 33/1 997 le parole: «nel Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e nei Programmi annuali operativi di cui agli articoli 24 e 28 della legge regionale n. 20/1996» sono sostituite dalle seguenti: «negli atti programmatori degli Enti beneficiari». 4. Al comma 2 e al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 33/1997 le parole: «Le Comunita' montane» sono sostituite dalle seguenti: «Gli Enti beneficiari». 5. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 33/1997 le parole: «di cui all'art. 28 della legge regionale n. 20/1996» sono soppresse.