Art. 7. Procedura di adesione alla Comunita' montana 1. Il Comune appartenente all'ambito territoriale di una Comunita' montana gia' costituita fra altri Comuni puo' aderire presentando alla Comunita' montana proposta di adesione formalmente adottata dall'organo competente. 2. La proposta di adesione contiene il conferimento delle funzioni o dei servizi comunali gia' svolti in forma associata dalla Comunita' montana per conto di tutti i Comuni aderenti. 3. Il Consiglio generale della Comunita' montana esprime con deliberazione il proprio parere sulla proposta di adesione entro sessanta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole. 4. Il Comune presenta alla Regione la proposta di adesione, corredata del parere favorevole di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla presentazione della proposta alla Comunita' montana. 5. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio atto, decreta l'adesione del Comune alla Comunita' montana, previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Giunta regionale produce effetti dalla data della sua pubblicazione.