Art. 7.
            Procedura di adesione alla Comunita' montana

   1. Il Comune appartenente all'ambito territoriale di una Comunita'
montana  gia'  costituita  fra  altri Comuni puo' aderire presentando
alla  Comunita'  montana  proposta  di  adesione formalmente adottata
dall'organo competente.
   2. La proposta di adesione contiene il conferimento delle funzioni
o dei servizi comunali gia' svolti in forma associata dalla Comunita'
montana per conto di tutti i Comuni aderenti.
   3.  Il  Consiglio  generale  della  Comunita'  montana esprime con
deliberazione  il  proprio  parere  sulla  proposta di adesione entro
sessanta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.
   4.  Il  Comune  presenta  alla  Regione  la  proposta di adesione,
corredata  del  parere  favorevole  di  cui al comma 3, entro novanta
giorni dalla presentazione della proposta alla Comunita' montana.
   5. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio atto, decreta
l'adesione  del  Comune  alla Comunita' montana, previa deliberazione
della  Giunta  regionale.  Il  decreto  del  Presidente  della Giunta
regionale produce effetti dalla data della sua pubblicazione.