Art. 8.
             Recesso del Comune dalla Comunita' montana

   1.  Il  Comune  appartenente  ad  una  Comunita' montana puo', con
provvedimento  motivato dell'organo competente, deliberare il recesso
dalla  Comunita'  montana  dandone  comunicazione  alla stessa e alla
Regione,  al  fine  della formalizzazione dello scorporo ai sensi del
comma 3.
   2.  Al  fine  di  salvaguardare  la  funzionalita' e gli equilibri
economico  finanziari  della  Comunita'  montana, la comunicazione di
recesso,  di  cui  al  comma  1,  deve  pervenire  entro  il  termine
perentorio del 31 agosto.
   3.  Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta
regionale,  decreta il recesso del Comune dalla Comunita' montana con
decorrenza dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
   4.  In caso di inosservanza del termine perentorio di cui al comma
2,  la  comunicazione  di recesso si intende presentata il 1° gennaio
dell'anno successivo.