Art. 8. Recesso del Comune dalla Comunita' montana 1. Il Comune appartenente ad una Comunita' montana puo', con provvedimento motivato dell'organo competente, deliberare il recesso dalla Comunita' montana dandone comunicazione alla stessa e alla Regione, al fine della formalizzazione dello scorporo ai sensi del comma 3. 2. Al fine di salvaguardare la funzionalita' e gli equilibri economico finanziari della Comunita' montana, la comunicazione di recesso, di cui al comma 1, deve pervenire entro il termine perentorio del 31 agosto. 3. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, decreta il recesso del Comune dalla Comunita' montana con decorrenza dal 1° gennaio del secondo anno successivo. 4. In caso di inosservanza del termine perentorio di cui al comma 2, la comunicazione di recesso si intende presentata il 1° gennaio dell'anno successivo.