Art. 9. Funzioni delle Comunita' montane 1. Le Comunita' montane sono titolari: a) di funzioni proprie attribuite dalle leggi statali e regionali; b) degli interventi per la montagna stabiliti dalla Unione europea e dalle leggi statali e regionali; c) dell'esercizio di ogni altra funzione conferita dalla Regione, dalle Province e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze; d) dell'esercizio associato di funzioni proprie comunali o delegate, conferite dai Comuni aderenti.