Art. 9.
                  Funzioni delle Comunita' montane

   1. Le Comunita' montane sono titolari:
    a)   di   funzioni  proprie  attribuite  dalle  leggi  statali  e
regionali;
    b)  degli  interventi  per  la  montagna  stabiliti  dalla Unione
europea e dalle leggi statali e regionali;
    c) dell'esercizio di ogni altra funzione conferita dalla Regione,
dalle Province e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze;
    d)  dell'esercizio  associato  di  funzioni  proprie  comunali  o
delegate, conferite dai Comuni aderenti.