Art. 11. Ricorso in opposizione 1. Nel caso di diniego dell'autorizzazione o nel caso in cui la stessa contenga prescrizioni da seguire, l'interessato puo' presentare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto medesimo, le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame. 2. La struttura competente della Regione decide sull'istanza entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della stessa. 3. L'istanza di riesame non puo' essere accolta nel caso in cui la Regione abbia espresso parere negativo in merito alla verifica della congruita' con il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dalla programmazione sanitaria regionale.