Art. 11.
                       Ricorso in opposizione

   1.  Nel  caso  di diniego dell'autorizzazione o nel caso in cui la
stessa   contenga   prescrizioni   da   seguire,  l'interessato  puo'
presentare,  entro  trenta giorni dal ricevimento dell'atto medesimo,
le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame.
   2. La struttura competente della Regione decide sull'istanza entro
il termine di sessanta giorni dal ricevimento della stessa.
   3. L'istanza di riesame non puo' essere accolta nel caso in cui la
Regione  abbia espresso parere negativo in merito alla verifica della
congruita'  con  il  fabbisogno  di  assistenza  secondo  le funzioni
sanitarie   e   socio-sanitarie   individuate   dalla  programmazione
sanitaria regionale.