Art. 15. Accreditamento istituzionale 1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate ai sensi degli articoli 7 ed 8, che intendono erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale nell'ambito degli atti della programmazione sanitaria regionale, devono ottenere preventivamente l'accreditamento istituzionale. 2. L'accreditamento, nell'ambito della programmazione regionale e locale, e' titolo necessario per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo, nell'ambito della disciplina vigente secondo i principi di imparzialita', trasparenza, buon andamento e libera concorrenza tra pubblico e privato. 3. Oggetto dell'accreditamento istituzionale sono le funzioni svolte dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, tenuto conto della capacita' produttiva in rapporto al fabbisogno complessivo e in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, con riferimento alla localizzazione e distribuzione delle stesse nell'ambito del territorio regionale, al fine di migliorare l'accessibilita' ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture e studi, in conformita' agli atti di programmazione sanitaria regionale. 4. I soggetti accreditati possono erogare, solo previa stipula di accordi e/o contratti, prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario regionale nell'ambito dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonche' degli eventuali livelli integrativi locali e in relazione alle esigenze connesse all'assistenza di cui all'art. 9 del decreto legislativo.