Art. 15.
                    Accreditamento istituzionale

   1.  Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private,
autorizzate  ai  sensi  degli  articoli 7 ed 8, che intendono erogare
prestazioni  per  conto  del Servizio sanitario nazionale nell'ambito
degli  atti della programmazione sanitaria regionale, devono ottenere
preventivamente l'accreditamento istituzionale.
   2.  L'accreditamento, nell'ambito della programmazione regionale e
locale,   e'   titolo   necessario   per  la  stipula  degli  accordi
contrattuali  di  cui  all'art.  8-quinquies del decreto legislativo,
nell'ambito   della   disciplina   vigente   secondo  i  principi  di
imparzialita',  trasparenza,  buon andamento e libera concorrenza tra
pubblico e privato.
   3.  Oggetto  dell'accreditamento  istituzionale  sono  le funzioni
svolte  dalle  strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie, tenuto conto
della capacita' produttiva in rapporto al fabbisogno complessivo e in
coerenza  con  gli  indirizzi  della  programmazione  regionale,  con
riferimento   alla   localizzazione   e  distribuzione  delle  stesse
nell'ambito   del   territorio   regionale,  al  fine  di  migliorare
l'accessibilita'  ai  servizi  e  valorizzare le aree di insediamento
prioritario  di  nuove strutture e studi, in conformita' agli atti di
programmazione sanitaria regionale.
   4.  I soggetti accreditati possono erogare, solo previa stipula di
accordi  e/o  contratti,  prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per
conto  del  Servizio  sanitario  regionale  nell'ambito  dei  livelli
essenziali ed uniformi di assistenza, nonche' degli eventuali livelli
integrativi   locali   e   in   relazione   alle   esigenze  connesse
all'assistenza di cui all'art. 9 del decreto legislativo.