Art. 17.
            Procedura per l'accreditamento istituzionale

   1.  Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private,
autorizzate  ai  sensi  degli articoli 7 ed 8, che intendono chiedere
l'accreditamento  istituzionale  di  cui  all'art.  15,  inoltrano la
relativa  domanda alla competente struttura della Regione, secondo le
modalita' di cui all'art. 16, comma 2, lettera c).
   2. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla Regione alle
strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie, pubbliche e private, che ne
facciano   richiesta,   previa   verifica  positiva,  effettuata  dal
C.R.A.S.S.   o   dall'organo   competente   istituito   da   apposito
provvedimento  di giunta regionale, circa la rispondenza ai requisiti
generali  e  specifici  di cui all'art. 16, comma 1, lettere a), b) e
c).
   3. In caso di esito negativo della valutazione di cui all'art. 16,
comma  1,  lettera a), la struttura competente della Regione comunica
l'esito  alla  giunta  regionale  nel  termine  di  trenta giorni dal
ricevimento della domanda medesima.
   4. In caso di esito positivo della valutazione di cui all'art. 16,
comma 1, lettera a), il C.R.A.S.S. avvalendosi del G.A.R., o l'organo
competente  istituito  da  apposito provvedimento di giunta regionale
effettua,  nel termine di dodici mesi dal ricevimento della richiesta
di  cui  al  comma  1,  apposito  sopralluogo  presso la struttura da
accreditare.
   5.  Qualora  nel  sopralluogo  sia  stata  rilevata  una  parziale
insussistenza dei requisiti richiesti, sono comunicati al richiedente
le   prescrizioni   ed  il  termine  entro  il  quale  e'  tenuto  ad
adeguarvisi.  Trascorso detto termine il G.A.R. effettua un ulteriore
sopralluogo, da ultimarsi nel termine dei successivi trenta giorni.
   6.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  in cui si e' completato il
sopralluogo  di  cui  al comma 4, o l'ulteriore sopralluogo di cui al
comma  5,  il C.R.A.S.S., o l'organo competente istituito da apposito
provvedimento di giunta regionale, comunica alla struttura competente
della Regione la propria valutazione tecnica in merito alla richiesta
di accreditamento.
   7.  L'accreditamento  e' disposto o negato con deliberazione della
giunta   regionale   entro   trenta   giorni  dal  ricevimento  delle
valutazioni di cui al comma 6.
   8. L'accreditamento puo' essere rilasciato anche con prescrizioni.
In  tal caso il provvedimento stabilisce il termine entro il quale si
provvede ad una nuova verifica.
   9.  I  soggetti  accreditati, con cadenza triennale, ed almeno sei
mesi  prima  della  scadenza  del  triennio,  inviano alla competente
struttura  della  Regione  una  dichiarazione  sostitutiva di atto di
notorieta'  concernente  la permanenza del possesso dei requisiti. La
domanda  di  rinnovo  dell'accreditamento  si  intende accolta con la
conferma  della  precedente classificazione qualora entro centottanta
giorni  dalla presentazione della domanda stessa non venga comunicato
all'interessato  il  provvedimento  di  diniego o variazione circa la
qualita'  e  quantita'  di  prestazioni erogabili, nel rispetto degli
indirizzi della,programmazione regionale.