Art. 17. Procedura per l'accreditamento istituzionale 1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate ai sensi degli articoli 7 ed 8, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 15, inoltrano la relativa domanda alla competente struttura della Regione, secondo le modalita' di cui all'art. 16, comma 2, lettera c). 2. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla Regione alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, che ne facciano richiesta, previa verifica positiva, effettuata dal C.R.A.S.S. o dall'organo competente istituito da apposito provvedimento di giunta regionale, circa la rispondenza ai requisiti generali e specifici di cui all'art. 16, comma 1, lettere a), b) e c). 3. In caso di esito negativo della valutazione di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), la struttura competente della Regione comunica l'esito alla giunta regionale nel termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda medesima. 4. In caso di esito positivo della valutazione di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), il C.R.A.S.S. avvalendosi del G.A.R., o l'organo competente istituito da apposito provvedimento di giunta regionale effettua, nel termine di dodici mesi dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, apposito sopralluogo presso la struttura da accreditare. 5. Qualora nel sopralluogo sia stata rilevata una parziale insussistenza dei requisiti richiesti, sono comunicati al richiedente le prescrizioni ed il termine entro il quale e' tenuto ad adeguarvisi. Trascorso detto termine il G.A.R. effettua un ulteriore sopralluogo, da ultimarsi nel termine dei successivi trenta giorni. 6. Entro trenta giorni dalla data in cui si e' completato il sopralluogo di cui al comma 4, o l'ulteriore sopralluogo di cui al comma 5, il C.R.A.S.S., o l'organo competente istituito da apposito provvedimento di giunta regionale, comunica alla struttura competente della Regione la propria valutazione tecnica in merito alla richiesta di accreditamento. 7. L'accreditamento e' disposto o negato con deliberazione della giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento delle valutazioni di cui al comma 6. 8. L'accreditamento puo' essere rilasciato anche con prescrizioni. In tal caso il provvedimento stabilisce il termine entro il quale si provvede ad una nuova verifica. 9. I soggetti accreditati, con cadenza triennale, ed almeno sei mesi prima della scadenza del triennio, inviano alla competente struttura della Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' concernente la permanenza del possesso dei requisiti. La domanda di rinnovo dell'accreditamento si intende accolta con la conferma della precedente classificazione qualora entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda stessa non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego o variazione circa la qualita' e quantita' di prestazioni erogabili, nel rispetto degli indirizzi della,programmazione regionale.