Art. 18.
                       Ricorso in opposizione

   1.  In  caso  di diniego dell'accreditamento, o nel caso in cui lo
stesso   contenga   prescrizioni   da   seguire,  l'interessato  puo'
presentare  alla  struttura  competente  della  Regione, entro trenta
giorni dal ricevimento dell'atto medesimo, le proprie controdeduzioni
mediante istanza di riesame.
   2.  La  Regione decide sull'istanza nel termine di sessanta giorni
dal ricevimento della stessa.