Art. 18. Ricorso in opposizione 1. In caso di diniego dell'accreditamento, o nel caso in cui lo stesso contenga prescrizioni da seguire, l'interessato puo' presentare alla struttura competente della Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto medesimo, le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame. 2. La Regione decide sull'istanza nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della stessa.