Art. 21.
  Vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale

   1.  La  Regione  puo' verificare in ogni momento la permanenza dei
requisiti   necessari   per  l'accreditamento  e  l'attuazione  delle
prescrizioni   eventualmente   adottate   con   il  provvedimento  di
accreditamento medesimo.
   2.  Nel  caso  in  cui sia riscontrata la perdita di requisiti per
l'accreditamento la Regione provvede ad effettuare tempestivamente le
necessarie verifiche ispettive.
   3. L'accertamento di situazioni di non conformita' ai requisiti di
accreditamento,  o  la  perdita degli stessi, comporta la diffida nei
confronti del soggetto accreditato a provvedere alla regolarizzazione
od  a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro il
termine  di  sessanta  giorni,  o  un  termine  inferiore ove risulti
approvato  il  regolamento  di  attuazione di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.
   4.  La Regione, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni
addotte o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di cui
al comma 3:
    a)  sospende l'accreditamento, fino a quando non siano rimosse le
cause che hanno determinato il provvedimento, nel caso di perdita dei
requisiti diversi da quelli indicati al comma 2 dell'art. 26;
    b)  revoca  l'accreditamento  nel  caso  di perdita dei requisiti
essenziali  richiesti  o  nel caso di violazione degli accordi di cui
all'art. 25.