Art. 21. Vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale 1. La Regione puo' verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti necessari per l'accreditamento e l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento medesimo. 2. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di requisiti per l'accreditamento la Regione provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche ispettive. 3. L'accertamento di situazioni di non conformita' ai requisiti di accreditamento, o la perdita degli stessi, comporta la diffida nei confronti del soggetto accreditato a provvedere alla regolarizzazione od a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro il termine di sessanta giorni, o un termine inferiore ove risulti approvato il regolamento di attuazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 4. La Regione, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3: a) sospende l'accreditamento, fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento, nel caso di perdita dei requisiti diversi da quelli indicati al comma 2 dell'art. 26; b) revoca l'accreditamento nel caso di perdita dei requisiti essenziali richiesti o nel caso di violazione degli accordi di cui all'art. 25.