Art. 22.
         Rapporti fra strutture accreditate ed ente pubblico

   1.  L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alla A.S.Re.M. ed
agli enti del Servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere
ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al
di  fuori  dei  rapporti  di  cui  all'art.  8-quinquies  del decreto
legislativo,  nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e
delle  quantita' e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai
sensi della normativa vigente.