Art. 22. Rapporti fra strutture accreditate ed ente pubblico 1. L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alla A.S.Re.M. ed agli enti del Servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantita' e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente.