Art. 4.
                         Funzioni dei comuni

   1.  Ai  comuni  sono demandate le funzioni concernenti il rilascio
delle  autorizzazioni  alla  realizzazione  di  cui  all'art.  7, ivi
comprese quelle in materia urbanistica ed edilizia.
   2. I comuni, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di
permesso  di  costruire  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  giugno  2001,  n. 380: «Testo unico delle disposizioni
legislative   e  regolamentari  in  materia  edilizia»  e  successive
modifiche ed integrazioni, acquisiscono la verifica di compatibilita'
del  progetto,  di  cui  al precedente art. 3, comma 2, lettera a) da
parte  della  Regione,  ai  sensi di quanto previsto dall'art. 8-ter,
comma 3 del decreto legislativo.