Art. 6. Autorizzazioni 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, sono soggette ad autorizzazione le seguenti strutture: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti, ivi compresi gli I.R.C.C.S., le strutture di alta specializzazione e gli enti di ricerca che svolgono attivita' assistenziale; b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, cosi' come di seguito classificate: 1) attivita' specialistica ambulatoriale medica; 2) attivita' specialistica ambulatoriale chirurgica; 3) attivita' specialistica odontoiatrica; 4) attivita' di medicina di laboratorio; 5) attivita' di diagnostica per immagini; 6) centri ambulatoriali di riabilitazione; 7) presidi ambulatoriali di riabilitazione; 8) centri ambulatoriali di dialisi; 9) centri ambulatoriali di terapia iperbarica; c) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale per il recupero funzionale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche sensoriali o miste dipendenti da qualunque causa (presidi extraospedalieri di riabilitazione); d) strutture socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale: 1) struttura residenziale ad alta attivita' terapeutico-socio-riabilitativa (comunita' di riabilitazione psicosociale - C.R.P.); 2) struttura residenziale a media attivita' medico-socio-riabilitativa; 3) struttura residenziale a bassa attivita' terapeutico-socio-riabilitativa (gruppo appartamento); 4) struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico-riabilitative (centro diurno - C.D.); 5) comunita' terapeutica per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze d'abuso (C.T.); 6) RSA per disabili; 7) RSA per anziani e cittadini affetti da demenza; 8) centri residenziali cure palliative (hospice); e) stabilimenti termali; f) studi odontoiatrici, medici, chirurgici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni invasive che comportano un rischio per la sicurezza del paziente; g) altri studi medici e di altre professioni sanitarie individuati ai sensi dell'art. 8-ter, commi 2 e 4 del decreto legislativo; h) centri di salute mentale; consultori familiari pubblici e privati; S.E.R.T. 2. Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi professionali e i locali destinati all'esercizio delle professioni sanitarie in modo singolo o associato che non rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1, nonche' gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta in quanto regolamentati da apposita legge di convenzione. 3. Gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie di cui al comma 2 hanno comunque l'obbligo di comunicare l'apertura del proprio studio all'A.S.Re.M., corredando la comunicazione di apposita dichiarazione sostitutiva del titolo di studio posseduto. 4. L'A.S.Re.M. effettua, nei confronti degli studi di cui al comma 2, la vigilanza per assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene e sanita' pubblica. 5. E' vietato il cumulo in una sola persona della direzione sanitaria di strutture sanitarie appartenenti ad aziende, istituti, societa' o persone fisiche diverse. Nel caso in cui la stessa azienda, istituto, societa' o persona fisica gestisca piu' strutture ambulatoriali extraospedaliere o studi di cui al comma 1, lettere b), f) e g), la direzione sanitaria da parte di un'unica persona e' consentita nel caso in cui vengano praticati orari di apertura al pubblico non coincidenti o sia comunque garantita la presenza di un professionista laureato della branca esercitata.