Art. 6.
                           Autorizzazioni

   1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  14  gennaio  1997,  sono  soggette  ad  autorizzazione le
seguenti strutture:
    a)  strutture  che  erogano  prestazioni  in  regime  di ricovero
ospedaliero  a  ciclo continuativo e/o diurno per acuti, ivi compresi
gli  I.R.C.C.S.,  le strutture di alta specializzazione e gli enti di
ricerca che svolgono attivita' assistenziale;
    b)  strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale, cosi' come di seguito classificate:
     1) attivita' specialistica ambulatoriale medica;
     2) attivita' specialistica ambulatoriale chirurgica;
     3) attivita' specialistica odontoiatrica;
     4) attivita' di medicina di laboratorio;
     5) attivita' di diagnostica per immagini;
     6) centri ambulatoriali di riabilitazione;
     7) presidi ambulatoriali di riabilitazione;
     8) centri ambulatoriali di dialisi;
     9) centri ambulatoriali di terapia iperbarica;
    c)   strutture   sanitarie  che  erogano  prestazioni  in  regime
residenziale  e  semiresidenziale  per  il  recupero  funzionale  dei
soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche sensoriali o miste
dipendenti   da   qualunque   causa   (presidi   extraospedalieri  di
riabilitazione);
    d)  strutture  socio-sanitarie  che erogano prestazioni in regime
residenziale e semiresidenziale:
     1)      struttura     residenziale     ad     alta     attivita'
terapeutico-socio-riabilitativa    (comunita'    di    riabilitazione
psicosociale - C.R.P.);
     2)      struttura     residenziale     a     media     attivita'
medico-socio-riabilitativa;
     3)      struttura     residenziale     a     bassa     attivita'
terapeutico-socio-riabilitativa (gruppo appartamento);
     4)       struttura       semiresidenziale      con      funzioni
terapeutico-riabilitative (centro diurno - C.D.);
     5)   comunita'   terapeutica   per   l'assistenza  alle  persone
dipendenti da sostanze d'abuso (C.T.);
     6) RSA per disabili;
     7) RSA per anziani e cittadini affetti da demenza;
     8) centri residenziali cure palliative (hospice);
    e) stabilimenti termali;
    f) studi odontoiatrici, medici, chirurgici e di altre professioni
sanitarie  che erogano prestazioni invasive che comportano un rischio
per la sicurezza del paziente;
    g)   altri   studi   medici  e  di  altre  professioni  sanitarie
individuati  ai  sensi  dell'art.  8-ter,  commi  2  e  4 del decreto
legislativo;
    h)  centri  di  salute  mentale;  consultori familiari pubblici e
privati; S.E.R.T.
   2. Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi professionali e i
locali  destinati  all'esercizio  delle professioni sanitarie in modo
singolo  o  associato che non rientrano in una delle tipologie di cui
al  comma  1, nonche' gli studi dei medici di medicina generale e dei
pediatri  di  libera scelta in quanto regolamentati da apposita legge
di convenzione.
   3. Gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie di cui
al  comma  2  hanno  comunque  l'obbligo di comunicare l'apertura del
proprio studio all'A.S.Re.M., corredando la comunicazione di apposita
dichiarazione sostitutiva del titolo di studio posseduto.
   4. L'A.S.Re.M. effettua, nei confronti degli studi di cui al comma
2, la vigilanza per assicurare il rispetto della normativa in materia
di igiene e sanita' pubblica.
   5.  E'  vietato  il  cumulo  in  una  sola persona della direzione
sanitaria  di  strutture sanitarie appartenenti ad aziende, istituti,
societa'  o  persone  fisiche  diverse.  Nel  caso  in  cui la stessa
azienda,  istituto, societa' o persona fisica gestisca piu' strutture
ambulatoriali extraospedaliere o studi di cui al comma 1, lettere b),
f)  e  g),  la  direzione  sanitaria  da parte di un'unica persona e'
consentita  nel  caso  in  cui vengano praticati orari di apertura al
pubblico  non  coincidenti o sia comunque garantita la presenza di un
professionista laureato della branca esercitata.