Art. 9.
Accertamento  e verifica periodica dei requisiti per l'autorizzazione
                            all'esercizio

   1.  I  soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' sanitaria
e/o socio-sanitaria inviano, con cadenza quinquennale, alla struttura
competente  della  Regione  una  dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta'  concernente  la  permanenza del possesso dei requisiti di
cui  all'art.  5,  nonche'  di  ogni altra prescrizione contenuta nel
provvedimento  di  autorizzazione,  ai  sensi  dell'art. 10, comma 1,
lettera e).
   2. La struttura competente della Regione puo' effettuare eventuali
controlli  e  sopralluoghi  e,  in caso di esito negativo, procede ai
sensi dell'art. 13.
   3.  La  struttura  competente  della  Regione,  nell'ambito  delle
proprie  competenze,  puo'  effettuare in qualsiasi momento verifiche
ispettive  tese  all'accertamento  della permanenza dei requisiti che
hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.