Art. 9. Accertamento e verifica periodica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio 1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' sanitaria e/o socio-sanitaria inviano, con cadenza quinquennale, alla struttura competente della Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' concernente la permanenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 5, nonche' di ogni altra prescrizione contenuta nel provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e). 2. La struttura competente della Regione puo' effettuare eventuali controlli e sopralluoghi e, in caso di esito negativo, procede ai sensi dell'art. 13. 3. La struttura competente della Regione, nell'ambito delle proprie competenze, puo' effettuare in qualsiasi momento verifiche ispettive tese all'accertamento della permanenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.