(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 25 del 28 maggio 2008) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Integrazione all'art. 3 1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale), e' aggiunto il seguente: «1 bis. Tutti i capi abbattuti, sia in forma collettiva che individuale, devono essere sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.».