Art. 2.
                      Modificazione all'art. 4.

   1.  Al  comma  3  dell'art.  4  del r.r. 34/1999 il periodo «Dalla
stagione  venatoria  2007/2008  il  prelievo in battuta e' consentito
esclusivamente  all'interno  dei  distretti  e  dei settori di cui al
presente   comma.»   e'  sostituito  dal  seguente:  «Dalla  stagione
venatoria  2008-2009  le  squadre  possono  effettuare il prelievo in
battuta unicamente all'interno dei settori ad esse assegnati in forma
esclusiva.».