Art. 2. Modificazione all'art. 4. 1. Al comma 3 dell'art. 4 del r.r. 34/1999 il periodo «Dalla stagione venatoria 2007/2008 il prelievo in battuta e' consentito esclusivamente all'interno dei distretti e dei settori di cui al presente comma.» e' sostituito dal seguente: «Dalla stagione venatoria 2008-2009 le squadre possono effettuare il prelievo in battuta unicamente all'interno dei settori ad esse assegnati in forma esclusiva.».