Art. 5. Modificazione all'art. 4 1. L'art. 4 del regolamento regionale 22 maggio 2007, n. 4 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dal regolamento regionale 31 ottobre 2000, n. 6, dal regolamento regionale 28 giugno 2006, n. 8 e dal regolamento regionale 2 novembre 2006, n. 11), e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Norma transitoria). - 1. Per le stagioni venatorie 2008/2009 e 2009/2010 ciascun ATC non puo' iscrivere al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale altre squadre oltre a quelle iscritte nel registro della stagione venatoria precedente. Sono escluse dalla limitazione le squadre provenienti da fuori regione a seguito di accordi interregionali e le squadre risultanti dall'accorpamento di due o piu' squadre iscritte nel registro della stagione venatoria precedente, con relativa e contestuale cancellazione delle stesse dal medesimo.». Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. Dato a Perugia, 21 maggio 2008 LORENZETTI