Art. 5.
                      Modificazione all'art. 4

   1.  L'art.  4  del  regolamento  regionale  22  maggio  2007, n. 4
(Ulteriori  modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30
novembre  1999,  n.  34  (Prelievo  venatorio della specie cinghiale)
modificato ed integrato dal regolamento regionale 31 ottobre 2000, n.
6,  dal  regolamento regionale 28 giugno 2006, n. 8 e dal regolamento
regionale 2 novembre 2006, n. 11), e' sostituito dal seguente:
   «Art.  4.  (Norma  transitoria).  -  1.  Per le stagioni venatorie
2008/2009  e  2009/2010  ciascun  ATC  non puo' iscrivere al registro
delle  squadre  ammesse  a  praticare  la  caccia  al cinghiale altre
squadre oltre a quelle iscritte nel registro della stagione venatoria
precedente.  Sono escluse dalla limitazione le squadre provenienti da
fuori  regione  a  seguito  di  accordi  interregionali  e le squadre
risultanti  dall'accorpamento  di  due  o  piu'  squadre iscritte nel
registro   della   stagione  venatoria  precedente,  con  relativa  e
contestuale cancellazione delle stesse dal medesimo.».
   Il  presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della  Regione  ed  entra  in  vigore  il  giorno successivo alla sua
pubblicazione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.
    Dato a Perugia, 21 maggio 2008
                             LORENZETTI